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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 71 del

26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n. 73 (in questa stessa

Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in

materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma

dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione

tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti

recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari

settori.». (10A06582) (GU n. 120 del 25-5-2010)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.

400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla

legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello

della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie

internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei

cosiddetti «caroselli» e «cartiere»

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei

cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle

nuove regole europee e sulla fatturazione elettronica, i soggetti

passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente

all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e

ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi

cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in

data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23

novembre 2001.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' escludere, con

proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al

comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di

settori di attivita' svolte negli stessi Paesi; con lo stesso

decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode

fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a Paesi

cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e

a particolari tipologie di soggetti.

3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero

per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si

applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, ((

comma 1, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nella

stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali (( e

ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti,

)) con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa

alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per

trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' (( nonche'

tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie,

quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono

obbligatorie, )) da parte dei soggetti tenuti, mediante la

comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31

gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese

delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza

sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro.

5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni

contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n. 413,

e nell'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione, si

applicano anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo

(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima

il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio

1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza di carichi

pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria concernenti violazioni

degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati, ovvero

alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di idonea

garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto

di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa

di assicurazione, fino alla data in cui le violazioni stesse siano

definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di

cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono

collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)

del primo comma del medesimo articolo.

6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei

crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi

di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui

fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche

territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali

amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e

secondo le modalita' telematiche stabiliti con provvedimenti

dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti

crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonche' ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello

Stato e restano acquisite all'erario. Resta ferma l'alimentazione

della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di

bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici

gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti

a legislazione vigente per le compensazioni esercitate dai

contribuenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente

istituiti.

(( 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti

relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero

coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale

della previdenza sociale (INPS) nonche' dei crediti vantati

dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo

6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato

mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le

modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis

nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo.

6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:

«l'attivita' di riscossione» sono inserite le seguenti: «, spontanea

e coattiva,».

6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13

aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. ))

Art. 2

Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione

finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane

all'estero e di adeguamento comunitario

1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19

gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte

italiane:

a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a

quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la

notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata

mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri

dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della

sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui

all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti

indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di

ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal

contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice

fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo

periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano

le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente

effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano

comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza

o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,

e le successive variazioni, con le modalita' previste con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La

comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo

giorno successivo a quello della ricezione.»;

b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano

simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al

quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto» sono

aggiunte le seguenti: «; per la notificazione della cartella di

pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni

di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

(( 1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore

efficienza e funzionalita' dell'amministrazione

economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo

21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 2,

comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, i soggetti

gia' appartenenti alle diverse categorie di personale

dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi compreso quello di

cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, in possesso di specifiche esperienze e professionalita',

possono essere trasferiti, a domanda, nei ruoli del personale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle Agenzie

fiscali o del Ministero dell'economia e delle finanze, con

provvedimento adottato dall'Agenzia ovvero dall'amministrazione

interessata, d'intesa con l'amministrazione di provenienza, previa

verifica della disponibilita' di organico e valutate le esigenze

organizzative e funzionali sulla base di apposita tabella di

corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio di

ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a

legislazione vigente ai predetti organismi. I dipendenti trasferiti

mantengono il trattamento economico corrisposto all'atto

dell'inquadramento. Per le finalita' indicate al presente comma,

all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie fiscali», sono inserite le

seguenti: «, nonche' tra le predette Agenzie e il Ministero

dell'economia e delle finanze,»; nello stesso periodo, dopo le

parole: «fascia in servizio» sono inserite le seguenti: «presso il

Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in

essere presso» sono inserite le seguenti: «il Ministero ovvero

presso». La presente disposizione non si applica al personale in

servizio a tempo determinato.

1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo

dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua

trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 1º

ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione

II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, e successive modificazioni, le direzioni territoriali

dell'economia e delle finanze sono soppresse. La riduzione delle

dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello

non dirigenziale derivante dal presente comma concorre a realizzare

gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge

30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 2010, n. 25. Le funzioni svolte dalle direzioni

territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate

prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero

presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti

di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle

finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo

esercizio delle funzioni riallocate ai sensi del presente comma e

sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da

trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali

dell'economia e delle finanze e' trasferito, a domanda,

prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione

dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle ragionerie

territoriali dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'articolo

4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e successive

modificazioni. Nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato non si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera

e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono apportate le modifiche all'assetto organizzativo

interno del Ministero. ))

2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla

concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici

di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e

conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di

natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in

forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso

provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti,

anche se gia' adottato, e' nullo e le somme percepite dai

concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le

amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti

convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse

quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano

l'effettivita' di clausole idonee a garantire l'introduzione di

sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza,

proporzionalita' e non automaticita', a fronte di casi di

inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al

concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali

sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'

l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del

principio di effettivita' della clausola di decadenza dalla

concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed

economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di

partecipazione e del contraddittorio.

(( 2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7

luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e

fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro puo'

essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione

rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esclusivamente nelle

sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di

concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o

apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; e'

conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo

11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi

prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge

l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro,

e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei

medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la

raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

e' richiesta altresi' per la gestione delle sale ove si installano

gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del

predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del

piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui

all'articolo 15-ter del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio

e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui

all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, e successive modificazioni.

2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a

2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo

di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno

2011 del regime di devoluzione del 5 per mille dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime

maggiori entrate, accertate annualmente con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, affluiscono al fondo di cui

all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle

missioni internazionali di pace.

2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della

sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1,

lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive

modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle condizioni

di affidamento dell'esercizio e della raccolta agli operatori

interessati, le procedure previste dall'articolo 21, comma 7, del

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a far data dal 16

maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato articolo 12,

comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30 giugno

2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010».

2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e

dell'economicita' delle relative procedure, i soggetti di cui

all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.

248, possono definire le controversie, pendenti alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto e relative

alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o da loro

partecipate, nell'esercizio in concessione del servizio di

riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83 e

90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.

43, dalle pretese risarcitorie recate da inviti a dedurre di cui

all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e

successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di

giudizi di responsabilita'.

2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con

il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme

dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in

mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o

all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata, con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al

rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati

dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia

negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto

individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento.

2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma

2-octies e' prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale

presso il quale pende la controversia.

2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma

2-septies le controversie relative all'attivita' di riscossione dei

tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di

quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a

2-decies, pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel

medesimo anno, nel limite di 17 milioni di euro, al fondo di cui

all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

nel limite di 3 milioni di euro sono destinate a copertura

finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal comma

4-quinquies del presente articolo. La parte residua delle maggiori

entrate derivanti dai predetti commi e' destinata ad incrementare,

nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2010, lo stanziamento

iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n.

191, alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze »,

missione «comunicazioni», programma «sostegno all'editoria», voce

«legge n. 67 del 1987». A tal fine, all'articolo 1 comma 2, del

decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le

parole da: «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche» fino

alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe

postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del

citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato

dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in

ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per

cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite

massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a

favore della societa' Poste italiane Spa non puo' essere superiore al

predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al

monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo

alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel

caso in cui l'andamento della spesa sia tale da determinare un

possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato

con le modalita' indicate al presente comma e' stabilita la

sospensione o la riduzione dell'agevolazione.

3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della

disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto

previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di

tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e

non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni

attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del

servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o,

comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la

materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli

indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di

pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei

Comuni, dei titoli autorizzativi.

4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidita'

giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della

normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata

in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque gia'

versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater del

citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i

quali il termine di prescrizione del diritto dei beneficiari scade

successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente

comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi

comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16)

del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e'

sostituito dal seguente:

«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie,

effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione».

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a

decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti

salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto

obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione

della norma di esenzione previgente.

4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al

comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,

n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,

n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono

sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a decorrere dall'anno

2011».

4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere

un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori

un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi

in commercio e proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il

Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5

milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e

incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore

tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema

di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8 aprile 2010, n.

55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di

categoria delle imprese e le associazioni sindacali e dei

consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9

milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere

sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri

derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno

2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle

maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di

euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi

comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla

seguente:

«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche

o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro,

con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o

ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in

assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e

delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai

sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n.

266»;

b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) e' sostituita

dalla seguente:

«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con

esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad

estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte

di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero

dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato».

4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con provvedimento

dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita la data

entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui

all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

effettuano il versamento delle somme dovute all'esito

dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma

per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, affluiscono al fondo di cui all'articolo 1, comma

1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle

dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla

base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai

contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,

una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata

in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non

lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni,

nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei

registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7

della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e

fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo

10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del

1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attivita' sociali svolte dal comune di

residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,

riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale

italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attivita' di

interesse sociale.

4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla

legge 20 maggio 1985, n. 222.

4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto

redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi

destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche

a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente

la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le

modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le

modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i

termini del recupero delle somme non spettanti.

4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui

al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei

soggetti che possono accedere al contributo, delle modalita' di

rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le

disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato

dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri adottato per la disciplina delle modalita' di ammissione

al riparto del cinque per mille per l'anno 2010.

4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi

da 4-novies a 4-terdecies si provvedera' solo successivamente

all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le

risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies.

4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle fondazioni

riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle altre fondazioni

riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o

prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la

presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo

1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16

marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno

2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale

delle domande tempestivamente presentate in via telematica,

rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008,

dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies.

))

(continuazione)

Art. 3

Deflazione del contenzioso

e razionalizzazione della riscossione

1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e

razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si

dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso

tributario in essere e accelerarne la riscossione:

a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e seguenti del

codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a norma

dell'articolo 16» e, dopo le parole: «dell'originale notificato,»,

sono inserite le seguenti: «ovvero copia autentica della sentenza

consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di

deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio

postale unitamente all'avviso di ricevimento»;

b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo,

dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se

l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000

euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del decreto

legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il

versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori

a 50.000 euro,»;

c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo

e' abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546, relative alle sentenze delle commissioni

tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della

Commissione tributaria centrale.

(( 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei

termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,

n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole

di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le

controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a

ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali

risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei

primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita':

a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione

tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto

istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto

assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato.

Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della

Commissione tributaria centrale e' riconosciuto solo nei confronti

dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro

minimi per garantire che l'attivita' delle sezioni di cui

all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia

esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei predetti

carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre

2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle

citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro

il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice

presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie

provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse;

b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di

cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari

al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi

dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e

successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale

pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.

89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla

competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla

presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di

cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale

delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le

maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate annualmente

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono

al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze di

finanziamento delle missioni internazionali di pace.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo'

iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede

e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro. ))

3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate degli

enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un

medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e

successive modificazioni, per conto di non meno di cinquanta enti

locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata

di definitivita', dall'albo di cui all'articolo 53 del predetto

decreto legislativo n. 446 del 1997 ai sensi dell'articolo 11 del

decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, sono

ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero della societa'

capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003,

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,

n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali procedure, anche in

assenza di domanda, le predette societa' per le quali venga

dichiarato dal tribunale lo stato di insolvenza. In tali casi il

commissario e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammissione

alle procedure, fino all'esaurimento delle stesse, comporta la

persistenza nei riguardi delle predette societa' delle convenzioni

vigenti con gli enti locali immediatamente prima della data di

cancellazione dall'albo di cui al citato articolo 53 del decreto

legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso le riaggiudicazioni

eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei poteri,

anche di riscossione, di cui le predette societa' disponevano

anteriormente alla medesima data di cancellazione. (( Sono comunque

fatte salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli

affidamenti o delle convenzioni gia' intervenute, o che interverranno

nel corso della procedura, per cause diverse dalla cancellazione

delle medesime societa' dall'albo di cui al citato articolo 53 del

decreto legislativo n. 446 del 1997. )) Su istanza degli enti locali,

creditori di somme dovute in adempimento delle predette convenzioni,

il commissario puo' certificare, secondo modalita' e termini di

attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,

anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto a

favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla

legislazione vigente. (( Con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, possono

essere corrispondentemente ridefiniti i termini di approvazione dei

bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, nonche' del

rendiconto. )) I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 53,

comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono aggiornati

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione

all'albo di cui al medesimo articolo, in particolare quelli

tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di assenza di

cause di incompatibilita', che sono disciplinati graduandoli in

funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del

soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per

conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo

di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo 52 del medesimo

decreto legislativo n. 446 del 1997, nonche' dell'eventuale

sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza

disposta nei riguardi di tale soggetto. (( Gli amministratori delle

societa' ammesse, secondo le disposizioni di cui al presente comma,

alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,

non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di

societa' di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni.

3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo»

sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di

dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma

1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio

totale riconosciuto dall'ente creditore»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il

riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati

in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere

tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario

della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice

copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo

sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione e' opponibile al

concessionario.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione

delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato il modello

di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.

La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in

triplice copia.

1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di riscossione di

cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle

spese sostenute per l'attivita' di riscossione qualora l'ente

creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento

o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». ))

Art. 4

Fondo per interventi a sostegno della domanda

in particolari settori

1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un

fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di

efficienza energetica, (( anche con riferimento al parco immobiliare

esistente, )) ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza

sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno

2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del

comma 9, nonche' per 50 milioni di euro a valere sulle risorse

destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 847, della

legge (( 27 dicembre 2006, )) n. 296, disponibili iscritte in conto

residui e che a tale fine vengono versate all'entrata (( del bilancio

dello Stato )) per essere riassegnate al medesimo Fondo, e per

ulteriori 50 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione

di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2, comma 236, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191. Con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,

per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilita',

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sono stabilite le modalita' di erogazione mediante contributi

delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per

ciascuna tipologia di contributi e prevedendo la possibilita' di

avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica

amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa.

(( 1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1

per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa

rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma

1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26

marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile

2010, il contributo e' riconosciuto anche nel caso di acquisto

tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione

richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore

nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria.

1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli si intendono

applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita,

nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine.

1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui

al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione

della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui

e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato

previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7

aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al

finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed

economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.

C 83 del 7 aprile 2009.

1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico e'

istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del

parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di

montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV

della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9

aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio

1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi

elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti

fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico,

con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura

non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza

energetica e di ecocompatibilita', con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita'

di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo

un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente

comma.

1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1

milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.

159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.

222.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio. ))

2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite

complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti

in attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo

finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione

europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni

13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione di

bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e

fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31

dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere

fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte

sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli

investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di

effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES e'

calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si

sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente

comma.

(( 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile nei limiti di

cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131

del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n.

C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il regime

di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione

n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al

quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale

situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. ))

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione

dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il

rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura

non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente

alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.

99, sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione e

destinazione (( delle risorse disponibili iscritte in conto residui

di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e successive modificazioni, che a tale fine sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle

pertinenti unita' previsionali di base con riguardo alle seguenti

finalita': ))

a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare,

prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate

tecnologie duali;

b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le

finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre

1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di cui all'articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, nonche' per l'avvio di attivita' di cui

all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 2,

comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo e'

soppresso.

(( 5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della

flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi,

attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto

ambientale, e' riconosciuto alle imprese esercenti attivita' di

trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni

acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato

entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000

euro per l'anno 2010. Tale contributo e' riconosciuto a condizione

che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano

contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione di

un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali

che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresi'

stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli

solari per accedere all'agevolazione.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari

a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))

6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a

finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza

nazionale. Il Fondo e' ripartito, previo parere del Comitato

interministeriale per la programmazione economica, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e' trasferito, con

il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta

per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento

statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da

utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorita' portuali

che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota

superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a

tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a

progetti, gia' approvati, diretti alla realizzazione di opere

immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture

operative funzionali allo sviluppo dei traffici.

(( 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla

concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno

dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal

fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi compresi quelli

iscritti nel capitolo 2246 istituito nell'ambito dell'unita'

previsionale di base 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti impegnati nel triennio

2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per finanziare

l'incentivazione, il sostegno e i recuperi infrastrutturali per

l'alta formazione professionale realizzati dagli istituti per le

professionalita' nautiche le cui richieste siano state dichiarate

ammissibili, con relativa convenzione, dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 17 aprile 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. ))

7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera

«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'

di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al

terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca

si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti

convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente

generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di una

transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto

attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere sulla

quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di

mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei

suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata,

anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del presente

comma. (( Qualora la transazione di cui al presente comma non sia

stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, e' comunque accantonato,

ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per

quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota

parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina

introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 20 marzo

2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali gia' costituiti

alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e il

comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo e' abrogato.

))

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento

statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le

finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere devoluta integralmente,

su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario

originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del

presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente

pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il

predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per

la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse

destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalita' del

comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e

non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in

essere.

(( 8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorita'

portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non

utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o

assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico

delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi

ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi

finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con

oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto

e' disposta la cessione della parte di finanziamento ancora

disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita'

portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla

scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione

all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei

contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.

8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali ai sensi del

comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,

su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il

finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti.

8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle

rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis,

secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla base

di un indice di capacita' di spesa per gli investimenti

infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse

effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31

dicembre 2009, nonche' sulla base della capacita' di

autofinanziamento di ciascuna Autorita' portuale.

8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione delle

operazioni finanziarie di cui ai commi da 8-bis a 8-quater nei

bilanci delle Autorita' portuali. ))

(( 9. A quota parte degli oneri derivanti )) dal comma 1, pari a

200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni

di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota

delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2

e 3. (( In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, )) a compensazione del minor versamento

sull'apposita contabilita' speciale n. 5343, di complessivi 307

milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, una ulteriore quota delle predette maggiori entrate pari a

111,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per

l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed

una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012 viene versata

sulla contabilita' speciale n. 5343 per le finalita' di cui

all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera a). La

restante parte delle maggiori entrate derivanti dal presente

provvedimento concorre alla realizzazione degli obiettivi di

indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di

finanza pubblica.

Art. 5

Attivita' edilizia libera

1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:

«Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). - 1. Fatte salve le

prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel

rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla

disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle

relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni

contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi

sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere

architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di

ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma

dell'edificio;

c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo

che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di

ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al

centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio

dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi

gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in

muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa

comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da

parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere

eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte

interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino

le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero

delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri

urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e

temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della

necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta

giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,

anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di

permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,

ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate

e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di

accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori

della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo

delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla

comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente

obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente

agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati

identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la

realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a),

l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori,

trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica

provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati

progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari

preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´

con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilita',

che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai

regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e

regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,

l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,

alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine

di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a

interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e

2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli

indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di

trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica

di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo

comma.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la

mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4

del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258

euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e'

effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di

esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di

prevenzione incendi per le attivita' di cui ai commi 1 e 2, il

certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria con

l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine previsto dal

primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e'

ridotto a trenta giorni».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.